Statuto

Statuto Ensemble Flos Vocalis

  1. ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata “ENSEMBLE FLOS VOCALIS” con sede legale attualmente in Sinalunga (SI), Via Ciro Pinsuti (presso la sala Piergiorgio Battistini). Essa potrà costituire sezioni specialistiche e/o uffici di rappresentanza esterni alla sede e gestiti con appositi regolamenti approvati dall’Assemblea dei Soci. La modifica della sede all’interno del Comune di Sinalunga può essere effettuata con semplice delibera dal Consiglio direttivo, senza la variazione del presente statuto.
  1. L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito nelle attività istituzionali promosse dall’associazione.
  2. Essa ha per scopo l’elaborazione, promozione e realizzazione di progetti di solidarietà sociali, tra cui l’attuazione di iniziative socio-educative, culturali e delle manifestazioni di carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, connesse alla musica (vocale, strumentale e corale), al teatro, all’attività coreutica e filodrammatica.
  3. In particolare l’associazione si propone di:
    1. stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale.
    2. avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio.
    3. organizzare e promuovere dibattiti, convegni, mostre, spettacoli e manifestazioni culturali connesse all’attività musicale (vocale, strumentale e corale), teatrale, coreutica e filodrammatica;
    4. organizzare corsi di preparazione e perfezionamento rivolti ai propri associati nei vari campi di attività musicale (vocale, strumentale e corale), teatrale, coreutica e filodrammatica;
    5. perseguire l’integrazione europea tramite scambi culturali con Associazioni aventi fini analoghi;
    6. assumere la gestione di strutture legate all’adempimento dello scopo sociale menzionato;
    7. istituire rapporti di collaborazione con Conservatori, Istituti parificati, Licei Musicali, Scuole di ogni ordine e grado, Istituti privati e Scuole Musicali, nel quadro di un decentramento delle attività di educazione musicale che favorisca il sorgere di corsi di cultura musicale;
    8. sostenere la formazione di gruppi musicali ed in modo particolare curare lo sviluppo dell’attività canora in seno al gruppo polifonico costituito;
    9. stabilire organiche relazioni con la scuola, il mondo del lavoro, la comunità parrocchiale, gli Enti pubblici per la diffusione sociale della musica, bene culturale costitutivo della personalità umana e di sommo arricchimento morale e culturale;
    10. provvedere alla pubblicazione e alla circolazione di materiali divulgativi ed informativi relativi all’attività musicale (vocale, strumentale e corale), teatrale, coreutica e filodrammatica;
    11. svolgere qualsiasi attività culturale o ricreativa e compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
  4. L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri addetti ma può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni o lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. E’ ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività, anche da parte degli associati.
  1. La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
  1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, corrispondono un quota iniziale di ammissione e versano una quota associativa annuale.
  2. Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
  3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda in apposito modulo.
  4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accettazione della domanda stessa da parte del consiglio direttivo, il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.
  5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
  6. La quota associativa annuale non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
  1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché all’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
  2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo articolo 13.
  3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito ed eventuale regolamento associativo.
  1. I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
    1. dimissione volontaria;
    2. morosità protrattasi per oltre 2 mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa annuale;
    3. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell’assemblea ordinaria, pronunciata verso il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
    4. scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 24 del presente statuto.
  2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), potrà essere assunto essenzialmente dal Consiglio Direttivo, salvo ratifica successiva da parte della competente assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso sino alla data di svolgimento dell’assemblea.
  3. L’associato radiato non può più essere ammesso.
  1. Gli organi sociali sono:
    • l’assemblea generale dei soci;
    • il presidente;
    • il consiglio direttivo.
  1. L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
  2. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative annuali all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
  3. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
  4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
  5. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
  6. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
  7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
  8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
  1. Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
  2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
  1. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione a gli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, SMS, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
  2. L’assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
  3. Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi nell’associazione, per la nomina dei probiviri e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8 comma 2.
  1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
  2. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che all’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell’art. 21 del Codice Civile, per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 quarti degli associati.
  1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, SMS, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
  2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, elezione ed integrazione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
  1. Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall’assemblea che potrà variare da 2 a 6 membri eletti dall’assemblea stessa, compreso il presidente, oltre al Direttore Artistico. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
  2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative annuali, che siano maggiorenni e non abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitti non colposi.
  3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  4. In caso di parità il voto del presidente è determinante.
  5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
  6. Il consiglio direttivo può variare con semplice delibera la sede sociale dell’associazione, fermo restando che la stessa resti all’interno del Comune di Sinalunga (SI).
  1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno all’integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazione, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove che non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
  2. Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
  3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento, e comunque entro e non oltre il termine di 20 giorni, dovrà essere convocata senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.
  1. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
  1. Sono compiti del consiglio direttivo:
    1. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
    2. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;
    3. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto del quorum di cui all’art. 8, comma 2;
    4. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
    5. adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
    6. attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
  1. Il presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
  1. Il vicepresidente, se nominato, sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
  1. E’ il professionista di fiducia dell’associazione, viene designato dal Consiglio Direttivo. Il rapporto tra l’Associazione ed il Direttore Artistico è regolato con stipula di apposita convenzione. E’ componente di diritto del Consiglio Direttivo con diritto di voto ed ha la responsabilità della conduzione tecnica ed artistica del Sodalizio. In tali settori è plenipotenziario; ogni sua decisione in proposito dovrà essere osservata da tutti gli aderenti. Qualora nell’espletamento di tale attività dovessero insorgere contrasti insanabili, il Consiglio Direttivo proporrà all’Assemblea la di lui sostituzione. Il Consiglio può nominare ulteriori direttori Artistici “settoriali” (per singoli cori, ensemble, bande o gruppi) sulla base delle necessità organizzative dell’Associazione; questi ultimi direttore “di secondo livello” sono coordinati dal Direttore principale e non hanno diritto di partecipazione al Consiglio Direttivo.
  2. Il Consiglio, nell’ambito delle risorse a disposizione dell’Associazione, potranno deliberare compensi e/o rimborsi spese ai singoli Direttori Artistici.
  1. Il segretario, se nominato, dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, cura la conservazione dell’archivio.
  1. Il tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, compila il libro dei soci, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Tiene la cassa dell’associazione con l’obbligo di depositare le somme eccedenti la liquidità corrente in un libretto di risparmio o in un conto corrente intestato all’Associazione. Ha il compito di compilare gli inventari del materiale e dei valori sociali.
  1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione.
  2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
  3. Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
  1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
  1. I mezzi finanziari sono sostituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, da contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzative dell’associazione.
  1. Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, all’esclusiva competenza di tre Probiviri nominati dall’assemblea dei soci. Essi giudicheranno pro bono et aequo senza formalità di procedura e il loro dolo sarà inappellabile.
  1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 2/3 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 2/3 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
  2. L’assemblea, all’atto dello scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
  3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe o di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
  1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile.